Esempio contratto appalto edilizia free.

Di seguito un pratico esempio di contratto appalto per opere edili , fax simile da utilizzare.

Milano, ..................................

Con la presente scrittura
il Condominio Via .................. - Milano - C.F. ...................., in qualità di committente, rappresentato ,
e
l'impresa .................. P. IVA n. ...................... in qualità di appaltatore, con sede in Via ......................................, tel. ........................ qui rappresentata dall'amministratore unico della società Sig. .............................
coordinate bancarie:
BANCA : ................
AGENZIA: ...............
conto corrente n. ...........
ABI : ..................................
CAB: .................................

si conviene quanto segue :

art.1 - oggetto dell'appalto
Il Condominio Via ..................... Milano , in seguito indicato come il committente o committenza, affida all'impresa ..................... , che in seguito verrà denominata l'impresa appaltatrice o appaltatore, l'appalto per le opere di ...................................................................................... che dichiara fin d'ora di assumerlo e accettarlo, riconoscendo la nozione ex art. 1655 c.c..L'offerta di cui l'allegato "A" , completo nei prezzi forma parte integrante di questo contratto e servirà a base per l'esecuzione dei lavori i quali si intendono esaustivi e completamente esauriti in ogni loro parte, nessuna esclusa, di cui al preventivo n. ______ del _______ aggiornato alla data del ___________; le voci di spesa di cui l'allegato "A" potranno essere variate solo in caso di reale necessità tecnica e con ordine scritto della committenza , approvato dal Direttore tecnico dei lavori con approvazione espressa da parte del Responsabile dei Lavori. Per varianti in corso d'opera che dovessero eccedere la quota pari al 1,5% del totale delle opere appaltate, dovranno essere approvate in sede assembleare all'uopo convocata dall'amministratore del condominio.
L'impresa appaltatrice provvederà a fornire un cartello da esporre in cantiere con indicazione di tutte le parti contraenti, delle date di inizio e fine dei lavori e degli estremi delle autorizzazioni comunali.

art.2 - assunzione dell'appalto
Con l'assunzione dell'appalto, oggetto del presente contratto, l'impresa appaltatrice ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso conoscenza di tutte le condizioni ed elementi locali.
b) di aver attentamente vagliato ogni e qualunque circostanza, in tempo e luogo, nonché ogni
e qualunque aspetto contrattuale relativo all'assunzione dei lavori.

di aver esaminato attentamente le voci di capitolato e di aver valutato tutte le circostanze

generali e speciali al fine della determinazione della offerta che giudica equa e
remunerativa.
d) che in nessun caso si procederà alla revisione dei prezzi, che qui si accordano, i quali non
potranno essere variati per tutta la durata dell'appalto oggetto del presente contratto,
fatto salvo quanto previsto all'articolo n.1.
e) che l'appaltatore ha la possibilità e dispone dei mezzi necessari per provvedere all'esecuzione delle opere secondo i sistemi a regola d'arte.

art. 3 - importo dei lavori
L'importo dei lavori assomma lire .......................* (in lettere: ...................................), I.V.A. esclusa.
L'importo dei lavori si intende calcolato con i criteri già descritti nell'allegato A del presente contratto; tale prezzo indica l'importo globale di ogni singola opera, compresa mano d'opera, materiali, attrezzature ed assistenze per dare l'opera finita a regola d'arte secondo come descritto nell'allegato A del presente contratto.

art. 4 - condizioni di pagamento
I pagamenti avverranno come segue:
* % - acconto all'ordine
* % - ad inizio dei lavori
* % - in n. 3 S.A.L. compreso quello di fine lavori
* % - a 90 giorni dalla fine dei lavori
* % - a trattenuta di garanzia a 180 giorni dalla fine dei lavori

art.5 - modalità d'esecuzione dei lavori
I lavori dovranno essere eseguiti ad opera d'arte e secondo le norme di buona tecnica, e in funzione delle disposizioni della Direzione tecnica dei lavori che qui si intende già assegnata al Sig. ...................... - Via .................... - Milano - tel. ......................... iscritto all'albo .................... della provincia di Milano al n. ...........
Altresì le opere verranno eseguite sotto l'alta supervisione del responsabile dei lavori nominato ai sensi della D.Lgs. 494/96 - art.3 -, incarico già conferito al Sig. ......................- Via .................... - .......................... - tel. .................

art. 6 - riduzione delle opere varianti
Ai sensi dell'art.1 del presente contratto la committenza ha la facoltà di ordinare per iscritto una diminuzione od aumento dei lavori .

Quale base per la determinazione dei nuovi prezzi sarà adottato il bollettino della Camera di Commercio di Milano vigente alla data del presente contratto, scontato del ­­­­­­____ %.

Qualora il committente dovesse ordinare lavori già quotati dall'appaltatore con la sua del ___________ con aggiornamento del ____________, il prezzo verrà determinato secondo tale offerta scontata del 10%.

art. 7 - inizio e termine di ultimazione lavori e penalità
L'inizio dei lavori avverrà entro e non oltre il ........................
I lavori dovranno essere ultimati e consegnati entro il .......................

In caso di ritardo l'appaltatore pagherà a titolo di penalità per ogni giorno solare di ritardo, un importo di lire .................* (in lettere: ..........................).
Oltre il termine di 30 giorni solari dalla data di fine lavori concordata, il committente si riserva il diritto di recedere dal contratto e di intraprendere eventuali azioni di rivalsa a tutela dei danni subiti.
Ritardi dovuti ad approvvigionamento materiali non potranno essere considerati forza maggiore.

art. 8 - sospensione dei lavori
Quando speciali circostanze impediranno temporaneamente che i lavori vengano realizzati a regola d'arte, il Responsabile dei lavori avrà la facoltà di ordinare la sospensione, salvo a disporne la ripresa una volta cessate le cause che hanno determinato la sospensione.
In questo caso nulla sarà dovuto all'appaltatore per alcun titolo, ma il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori sarà prorogato di un tempo pari alla durata della sospensione. La sospensione lavori non autorizzata dal Responsabile dei lavori è motivo di risoluzione del presente contratto e da diritto al Committente di far proseguire i lavori da altre aziende a spese dell'appaltatore.

art. 9 - stato finale e collaudo
Il verbale di fine lavori sarà compilato dalla Direzione tecnica dei Lavori e approvato per iscritto dal Responsabile dei lavori e dalla Committenza , e successivamente presentato alla firma dell'appaltatore entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Il collaudo, anche se favorevole, non esonera l'appaltatore dalle garanzie e responsabilità di Legge.

art. 10 - spese a carico del committente
Sono a carico della committenza:
a) l'IVA se ed in quanto dovuta;
b) la Direzione dei Lavori che cura gli interessi del committente;
c) il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere ai sensi D.Lgs. 494/96 .
d) l'approvvigionamento acqua per l'esecuzione dei lavori, nonché l'energia elettrica e forza motrice;
e) locale ove riporre attrezzature e materiali.

art. 11 - spese a carico dell'appaltatore
Sono a carico dell'appaltatore:
a) le attrezzature, i materiali tutti e i mezzi d'opera occorrenti per la perfetta esecuzione dei lavori;
b) le opere provvisionali quali ponteggi, cesate, baracche, gli allacciamenti provvisori di cantiere e relative certificazioni ai sensi di legge;
c) le tasse di occupazione del suolo pubblico;
d) lo sgombero a lavoro ultimato delle attrezzature e dei materiali residui e pulizia finale dei luoghi di lavoro;
e) la messa a disposizione di strumenti e personale per verifiche in corso d'opera e per il collaudo;
f) tutti i provvedimenti di protezione del suo personale, dei materiali e delle opere (anche a carattere provvisorio);
g) l'esecuzione e la relativa spesa presso gli istituti autorizzati di tutti gli assaggi che dovessero venire ordinati alla Direzione dei Lavori o dalla Direzione dei Lavori, sui materiali da impiegarsi o su quelli estratti nonché tutte le prove di carico e verifiche delle varie strutture;
h) tutte le spese di contratto e registrazione, tasse di bollo, imposta di registro, nonché tutte le altre tasse ed imposte presenti e future di qualsiasi genere relative al presente appalto.

art. 12 - responsabilità
Nei confronti del Committente, l'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e si assume ogni responsabilità civile e penale da esso derivante; e altresì esonera il committente, il responsabile dei lavori, il direttore tecnico dei lavori e il coordinatore alla sicurezza ed il loro personale preposto alla supervisione, qualora venissero disattese le normative previste dal D. Lgs. 494/96, D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 528/99 e disposizioni di successiva emanazione, così come impartite dal responsabile dei lavori e dal coordinatore alla sicurezza.
Saranno a completo carico dell'appaltatore eventuali danni, che - durante l'esecuzione dei lavori - per colpa o per negligenza dell'appaltatore, del suo personale o di altre persone che operino per suo conto, venissero arrecati danni a terzi e/o cose di proprietà del committente o di terzi, restando in tal modo libera e indenne la responsabilità del committente, del responsabile dei lavori, della Direzione tecnica dei Lavori, del coordinatore alla sicurezza.
Altresì l'appaltatore, ove si evidenzino gravi mancanze, risponderà del mancato recepimento da parte degli organi statali, per quanto concerne il recupero fiscale ai fini IRPEF, ai sensi dell'art. 1 Legge 449/97, e disposizioni di Legge di successiva emanazione.

art. 13 - assicurazioni
A tale scopo l'impresa provvederà a dimostrare di aver stipulato con primaria Società assicuratrice una polizza di responsabilità civile, di cui copia verrà fornita al committente.

art. 14 - assicurazioni sociali e autorizzazioni
Resta inteso che tutto il personale dell'appaltatore impiegato e dipendente o meno è regolarmente inquadrato secondo il vigente C.C.N.L. di categoria e vengono regolarmente versati i contributi per assicurazioni, previdenze e assicurazioni di Legge. L'appaltatore si impegna inoltre a rispettare e far rispettare scrupolosamente le vigenti norme in materia antinfortunistica, di sicurezza e di igiene sul lavoro durante l'esecuzione dei lavori; ivi comprese quelle norme, che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. Con la stipulazione dello stesso, l'impresa dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, iscrizioni, licenze disposte per legge, decreto e regolamento necessarie per poter eseguire i lavori. Alla firma del presente contratto l'appaltatore fornirà al committente prova di quanto sopra con la posizione INPS e INAIL, con particolare riguardo all'informativa ai propri dipendenti ai fini del D. Lgs. 626/94 la quale rimane fin d'ora a suo completo carico.

art. 15 - accettazione, qualità ed impiego dei materiali / garanzia
Tutti i materiali da impiegare dovranno essere di primaria qualità e dovranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori. I materiali riconosciuti non idonei dovranno essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore. I lavori non eseguiti a regola d'arte a giudizio della Direzione dei lavori dovranno essere demoliti a cura e spese dell'appaltatore, senza alcun addebito al Committente.
In conclusione l'appaltatore garantisce la qualità dei materiali e l'accuratezza del suo impiego in accordo alle specifiche contrattuali; è quindi tenuta a sostituire, senza alcun onere da parte del committente, tutti i componenti che presentassero difetti di costruzione, di assemblaggio, di imballo e/o di montaggio.
A fronte della applicazione dei materiali l'appaltatore si impegna a fornire alla Direzione tecnica dei lavori e al Responsabile dei lavori le schede tecniche di tutti i materiali posati.

art. 16 - osservanza di leggi e regolamenti
L'appaltatore è tenuto all'osservanza di leggi e regolamenti specifici del settore nonché delle norme e disposizioni emanate dalle Autorità Governative che hanno giurisdizione.

art. 17 - responsabilità e direzione del cantiere
La direzione tecnica dei lavori delle opere indicate nel presente contratto e affidata al Sig........................ Via ....................... - Milano - tel. .................., quale rappresentante del committente nel confronti dell'appaltatore, che controlla, nell'interesse dello stesso committente, il rispetto delle norme del presente contratto di appalto, e comunque di tutto quanto riguardante la parte tecnica dei lavori da eseguirsi.
Resta pertanto a carico dell'appaltatore, senza alcun onere del committente, la scelta degli apprestamenti tecnici, la nomina dei direttore di cantiere che l'appaltatore comunica di aver affidato nella persona del Sig. .................... , l'adozione delle cautele idonee alla prevenzione dei sinistri ai suoi operai ed a terzi ai sensi del D.Lgs. 494/96 e D. Lgs. 626/94.
L'appaltatore dovrà tenere in ordine le scritture di cantiere, le quali dovranno essere disponibili per un eventuale controllo da parte del Direttore tecnico dei Lavori e del Responsabile dei lavori , della committenza e tutti quegli organi preposti al controllo.

art. 18 - completamento dell'opera
L'appaltatore dovrà fare in modo che i lavori siano consegnati finiti e funzionanti, nessuna parte esclusa, in modo da dare l'opera pronta per l'uso e completata in ogni sua parte.
Il Direttore dei Lavori indicherà tutte le opere necessarie per l'esecuzione secondo le norme del buon costruire e buona tecnica, anche se tali opere non fossero specificatamente descritte e segnalate nel presente contratto.

art. 19 - documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto:
- la dichiarazione dell'appaltatore per gli obblighi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 626/94;
- la descrizione delle opere edili ed affini dell'offerta di cui l'allegato "A" completata nei costi da contribuire all'appaltatore.
- le norme relativamente ai disposti di legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri edili temporanei; conformemente disposti della Legge "Merloni/Ter".

art. 20 - rescissione del contratto
Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto per colpa e/o dolo dell'appaltatore, in caso di evidente cattiva esecuzione dei lavori, di perdurare di negligenza, o comunque di provata e contestata inadeguatezza all'appaltatore per la sua incapacità di eseguire le opere, il tutto dopo contestazione scritta, riconoscendole gli importi dovuti dei lavori eseguiti fino a quel momento a regola d'arte e sottoscritti per assunzione di responsabilità del Direttore tecnico dei lavori, dal Responsabile dei lavori, impregiudicati i diritti della Committenza.
Per quanto riguarda le opere riconosciute dal Direttore tecnico dei Lavori, non eseguite a regola d'arte e comunque portanti difetti, i relativi importi non verranno in alcun modo corrisposti all'appaltatore, il quale fin d'ora riconosce che il committente ha la facoltà di farli realizzare ad altre aziende addossando il relativo prezzo all'appaltatore che riconoscerà e si addosserà senza indugio il relativo costo.
In caso di mancato pagamento da parte del committente, l'appaltatore si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, decorsi 45 giorni dalla contestazione scritta.

art. 21 - deroghe e modifiche
Deroghe dal presente contratto e modifiche di progetto o in corso d'opera dovranno essere concordate per iscritto. Ogni altra forma è considerata fin d'ora nulla.

art. 22 - responsabilità dell'appaltatore
Con la stipulazione del presente contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esecuzione delle opere e da essa conseguente sia nei riguardi del committente che di terzi.
Dichiara inoltre di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessaria per eseguire le operazioni oggetto dell'appalto ed assume la piena responsabilità dell'operato dei suoi dipendenti, nell'intesa che in nessun caso il committente sarà responsabile di danni o infortuni derivanti dai lavori affidati all'appaltatore.

In particolare l'appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto sulla normativa vigente in materia di "Prevenzione degli infortuni e Igiene sul lavoro", impegnandosi ad adottare tutti i provvedimenti ivi previsti, nonché gli eventuali emanandi.
art. 23 - amministrazione dei dipendenti da parte dell'appaltatore
L'appaltatore si impegna a osservare tutte le disposizioni di legge inerenti l'appalto, e in particolare:

* a corrispondere al personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali di carattere collettivo in vigore per la categoria di appartenenza;
* a provvedere sotto la propria responsabilità alle assicurazioni relative agli infortuni sul lavoro, per l'assistenza malattie e la previdenza sociale e a osservare le esigenti disposizioni in materia di legislazione sul lavoro;
* a predisporre atti ad evitare ogni forma di inquinamento in dipendenza del lavoro da eseguire;
* a dare immediata comunicazione scritta al committente, al Direttore tecnico dei lavori, e al Responsabile dei lavori per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause, e a tenerli successivamente informati degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini;

Durante la permanenza nei locali del committente, il personale dell'appaltatore dovrà osservare le norme disciplinari ivi in vigore e in particolare nell'ambiente e sul posto di lavoro il personale e gli addetti di altre aziende devono tenere un contegno corretto; devono astenersi in modo assoluto da qualsiasi atto che possa arrecare danno a colleghi o altre persone non facenti parte del gruppo lavorante delle opere e comunque da intralcio al regolare svolgimento dei lavori nei vari settori operativi.
Inoltre, i lavoratori, non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro e/o dalla zona loro assegnata dai capi responsabili senza giustificato motivo. Nell'ambiente di lavoro è comunque vietato consumare bevande alcoliche.
Nel caso di mancata osservanza di quanto esposto nel presente articolo il committente potrà avvalersi di quanto già esposto e accordato dal precedente articolo n. 20 relativamente ai modi di rescissione del contratto da parte del committente.
Altresì sono assolutamente vietati, al fine di non arrecare danno o disturbo ai residenti, atti o allocuzioni verbali, gesti e quant'altro che non rientri nella civile convivenza.

art. 24 - organizzazione e coordinamento dei lavori - disposizione responsabilità e coordinamento sicurezza cantiere - D. Lgs. 494/96 s.m.i.
Prima di iniziare l'attività all'interno del cantiere, l'appaltatore dovrà notificare al committente quanto riportato nell'allegato "B" al presente contratto, sotto pena la nullità del contratto stesso.

L'appaltatore dovrà preventivamente predisporre un programma dettagliato dello svolgimento dei lavori secondo le esigenze del committente, concordandone con il Responsabile dei lavori, il Direttore tecnico dei lavori, unilateralmente con lo stesso le modalità di esecuzione.

Il Responsabile dei lavori prima, dell'inizio delle opere, dovrà provvedere ad informare l'appaltatore circa il piano di sicurezza D. Lgs. 494/96 che fin d'ora la responsabilità e il coordinamento vengono affidati al Sig. .................. con sede in .................. - Via ........................... - tel. ...................... , il tutto a carico dello stesso committente.
L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi alle direttive del coordinatore e responsabile della sicurezza per cui si impegna fin d'ora a rendere edotti preventivamente i propri dipendenti e/o aziende; il tutto prima dell'inizio dei lavori.

Per l'esecuzione dei lavori l'appaltatore deve scegliere personale adeguatamente idoneo e capace, soprattutto per quanto riguarda interventi di particolare impegno o da svolgersi in luoghi sopraelevati.

art. 25 - subappalto
L'appaltatore può dare in subappalto solo nel caso in cui si necessità l'esecuzione di opere specialistiche e comunque deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal committente, dal Responsabile dei lavori, dal Direttore tecnico dei lavori ai quali dovranno essere comunicati i nominativi delle aziende e del personale operante.
Altresì l'appaltatore di assume la responsabilità civile e penale per la scelta delle impresa subappaltatrici e altresì si assume la responsabilità per eventuali mancate accettazioni dagli enti statali della pratica di sgravio fiscale ai fini IRPEF di cui la Legge 449/97 e successive disposizioni di Legge che verranno emanate.
Egli comunque risponderà pienamente dell'operato e del personale dei subappaltatori così come dell'operato e del personale proprio; il committente invece rimarrà completamente estraneo a tale rapporto, mantenendo esclusivamente l'attività di coordinamento per quanto attiene la sicurezza sul lavoro e il rispetto della programmazione dei lavori da lui stabilita.

art. 26 - macchine, mezzi e attrezzature
L'appaltatore, per quanto attiene il personale dipendente o comunque operante all'interno del cantiere, sarà tenuto al rispetto della normativa previdenziale, antinfortunistica, assicurativa e relativa alla sicurezza sul lavoro.

Le macchine, i mezzi e le attrezzature devono essere conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e devono trovarsi nelle condizioni di efficienza ai fini della sicurezza, e dovranno essere usate solo per gli scopi per cui sono state realizzate. Tali condizioni devono essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi.
I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di enti pubblici (ponti sviluppabili e sospesi, scale aeree, paranchi, apparecchi a pressione ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

E' assolutamente vietato alle imprese esterne di servirsi di macchine, impianti, attrezzature di proprietà del committente o di altre imprese esterne eventualmente presenti.

art. 27 - impianti elettrici
Le norme di legge e di buona tecnica relative agli impianti elettrici, agli allacciamenti e collegamenti, alle messe a terra, dovranno essere scrupolosamente osservate onde prevenire alcun pericolo a persone e danni a cose, e altresì verranno consegnati al responsabile dei lavori le opportune certificazioni necessarie ai sensi di Legge.

Sono tassativamente proibiti allacciamenti provvisori alle linee di alimentazione elettrica effettuati mediante inserimenti delle estremità nude dei conduttori negli alveoli della presa, oppure collegamenti all'interno di quadri o derivazioni elettriche.

Tutte le linee e le apparecchiature elettriche dovranno considerarsi sempre sotto tensione sino a che non venga accertato diversamente con gli appositi strumenti di controllo e disposto affinché rimanga isolata e messa a terra la parte dell'impianto sulla quale o nelle cui vicinanze sono eseguiti i lavori.

art. 28 - mezzi di sollevamento o di trasporto
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere impiegati esclusivamente dal personale esperto e appositamente autorizzato dal Responsabile dei lavori.

E' tassativamente vietato sollevare o trasportare persone con i suddetti mezzi, salvo casi eccezionali autorizzati di volta in volta e previa adozione delle apposite attrezzature e misure di sicurezza adeguate e approvate, di cui l'appaltatore si farà carico.

E' necessario curare che il sollevamento e il trasporto dei carichi avvenga con scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza e facendo uso di mezzi e attrezzature appropriati.

L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico stesso o del suo spostamento dalla posizione primitiva.

I posti di carico, scarico e di manovra di gru, argani, paranchi e apparati simili devono essere delimitati con barriere per evitare la permanenza e il transito di persone sotto carichi sospesi.

art. 29 - precauzioni contro i pericoli di incendio e di esplosioni
Al personale operante è vietato fumare o usare fiamme libere nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti e attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materiali in esse depositate o impiegate, esiste pericolo di incendio o scoppio. Dovranno essere posizionati in cantiere gli opportuni estintori e presidi antincendio a norma di Legge.

Inoltre, nel caso si debbano eseguire lavori in luoghi ove si possa temere l'insorgere di incendi o esplosioni, devono essere impiegate attrezzature antiscintilla e lampade portatili o altre attrezzature elettriche antideflagranti.

art. 30 - inadempienze
L'inosservanza di singole e specifiche norme previdenziali, assicurative o antinfortunistiche e/o di norme contrattuali collettive in vigore per il settore merceologico cui appartiene l'appaltatore dà diritto al Committente di procedere alla risoluzione immediata del contratto di appalto senza alcun preavviso, per colpa dell'appaltatore.

In ogni caso di inadempienza imputabile all'appaltatore, il committente è fin d'ora autorizzato a trattenere i pagamenti che fossero maturati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza dell'appaltatore: ciò senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte dell'autorità giudiziaria, e altresì a richiedere i danni derivanti dalle inosservanze sopra citate e come espressamente evidenziate nel presente contratto, e che possono produrre il mancato recepimento degli sgravi ai fini IRPEF ai sensi della Legge 449/97 e successive disposizioni di Legge che verranno emanate.

art. 31 - disegni e modelli del committente
I disegni e i modelli che il committente mettesse eventualmente a disposizione dell'appaltatore per l'esecuzione del lavoro non possono essere riprodotti, ne trasmessi a terzi, ne da lui utilizzati in alcun modo senza la preventiva autorizzazione scritta del committente.

art. 32 - foro competente
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria è quella del foro competente di Milano.

art. 33 - accettazione condizioni generali dell'appalto
Il presente documento deve essere posto per presa coscienza e visto di accettazione all'appaltatore.

art. 34 - essenzialità
Le presenti condizioni sono considerate essenziali fra le parti ai fini della stipulazione del presente contratto.

art. 35 - prezzi
I prezzi esposti si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 c.c.

art. 36 - garanzia
L'appaltatore garantisce ogni sua opera o prestazione per la durata di dieci anni a partire dalla consegna delle opere.

 

Letto, approvato e sottoscritto da ambo le parti e per espressa accettazione degli articoli da n.1 a n.36.

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE

 

 

 

 

Milano, .....................................

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di accettare espressamente gli articoli del presente contratto n.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/ 24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37.

IL COMMITTENTE L'APPALTATORE

 

 

 

Milano, .............................