Criteri di ripartizioni delle Coperture condominiali

Nei complessi condominiali esistono diverse tipologie di coperture e conseguentemente diversi criteri di ripartizione delle spese.
In alcuni casi esistono nello stesso edificio tetti piani, lastrici solari e tetti a falde.
Come si ripartiscono le spese?

Tetto a più falde o a spioventi

l tetto a spioventi deve considerarsi di proprietà comune ai sensi dell'art. 1117 il c.c., se non risulta diversamente dal titolo di proprietà.

Tetto costituito da solaio piano, denominato lastrico solare.

Il lastrico solare può essere di proprietà comune, oppure di proprietà esclusiva (o in uso) di un condomino che detiene il relativo diritto di calpestio.
II regime giuridico della copertura di proprietà comune (tetto o lastrico solare) è regolato dal 1117 c.c., la ripartizione delle spese di manutenzione e/o riparazione deve essere effettuata fra tutti i condomini in base alle rispettive quote millesimali di proprietà.
Nel caso di lastrico solare in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di un condomino, ai sensi dell’art. 1126 c.c., la spesa per la riparazione o ricostruzione - allorché la stessa non derivi da causa imputabile allo stesso proprietario - deve essere corrisposta per 1 /3 da chi ne ha l’uso esclusivo e per 2/3 da tutti i condomini proprietari di piani o porzioni di piano comprese nella proiezione verticale sottostante al lastrico oggetto d’intervento.
Nell’ipotesi che il proprietario del lastrico sia proprietario anche di una delle unità immobiliari sottostanti, egli è tenuto a concorrere, oltre che per 1/3, anche negli ulteriori 2/3, in proporzione al valore dell’unità posseduta.
I criteri di riparto dell’art. 1126 c.c. sono validi anche nel caso in cui il lastrico solare funga da terrazza a livello dell’ultimo piano.
Preventivo tabella spese ripartizione lastrico solare