Costo PRATICA SUPERBONUS 110%.

Proponiamo studio di fattibilità preliminare a costo contenuto al fine di determinare con certezza la fattibilità tecnica dell'intervento e la rispondenza dei requisiti richiesti.
Tale attività comprende:

  1. valutazione della percentuale delle superfici disperdenti oggetto di intervento;
  2. • valutazione del cambio di classe con il solo intervento di coibentazione
  3. proposta di interventi aggiuntivi per rientrare all'interno dei parametri previsti per l'accesso alle detrazioni;
La redazione della diagnosi energetica comprende invece le seguenti attività:
  1. valutazione dello stato di fatto con sopralluoghi in loco e raccolta dati relativamente agli interventi effettuati dai privati sui serramenti;
  2. calcolo superfici disperdenti e modellazione dell'edificio;
  3. valutazione mensile / simulazione dinamica, conforme alle nuove Linee Guida ENEA e alla UNI CEI EN 16247-2;
  4. registrazione delle bollette e creazione dell’inventario energetico per ogni servizio;
  5. •valutazione del bilancio energetico adattato all'utenza (tailored rating), proposta di possibili interventi di miglioramento, stesura di un prospetto del rapporto costi-benefici conforme alla UNI EN 15459 che tenga conto anche degli incentivi fiscali Ecobonus.

Il costo dello studio preliminare verrà dedotto dalla diagnosi energetica in caso di accettazione.

Tabella listino - Agosto 2021
numero unita' immobiliariCOSTO progetto
Costo analisi di massima ( dipende dal numero di appartamenti ) € 3000,00 (oltre oneri di legge)
Costo diagnosi energetica Visita la pagina

Stralcio testo esplicativo del DL n.34/2020, punti salienti della verifica:
1 - Incentivi previsti per i condomini
L'accesso agli incentivi è previsto solo per interventi di riqualificazione energetica dell'intero fabbricato (sono esclusi gli interventi limitati alle singole unità immobiliari).
Art. 119 – comma 1-a
“interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo”.
L'analisi preliminare calcola la superficie disperdente lorda totale dell'edificio condominiale. Poi verifica che la superficie lorda opaca (detratta la superficie dei serramenti) oggetto dell'intervento di riqualificazione facciata rientri nei parametri previsti.
Art.119 – comma 1-b
interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo.
L'analisi preliminare fa una valutazione sulla possibilità di istallare una pompa di calore di potenza idonea al corretto funzionamento dell'impianto. Associato a questo impianto è necessario istallare dei pannelli fotovoltaici, pertanto si verifica che in copertura ci sia una metratura sufficiente per alloggiare i pannelli fotovoltaici necessari per l'ottimizzazione dell'impianto e che l'esposizione della falda sia idonea. Se invece il condominio ha una vecchia caldaia poco efficiente, si fa una verifica sulla fattibilità della sostituzione con una caldaia a condensazione.
2 – Valutazione soglie di accesso agli incentivi
Art. 119 comma 3.
Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più' alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per la valutazione dettagliata è necessaria la diagnosi energetica. Bisogna fare infatti una fotografia esatta dell'edificio con la rilevazione di tutti gli impianti presenti, sia condominiali che privati, e degli interventi di miglioramento effettuati a livello privato come l'istallazione di nuovi serramenti o la coibentazione di porzioni di pareti. In sede di analisi preliminare viene effettuata una modellazione di massima dell'edificio, ipotizzando una certa percentuale di serramenti sia stato sostituita, che vi sia un impianto di climatizzazione in una determinata percentuale di appartamenti e tenendo conto degli interventi di miglioramento energetico effettuati nel tempo.
3 - La valutazione di massima fornisce anche una prima quantificazione economica degli investimenti connessi a ciascun intervento analizzato.