TABELLE MILLESIMALI, CALCOLO RIPARTO MILLESIMI
I millesimi con la relativa tabella di calcolo di solito si trovano nei regolamenti condominiali o negli atti di compra vendita dei singoli proprietari.
La tabella millesimale e il riparto millesimale sono lo strumento attraverso il quale sono determinate le quote di partecipazione alle spese e i diritti di ogni condomino sulle parti comuni di un condominio sulla base di quanto disposto dall'art. 1118 del Codice Civile e dall'art. 68 delle Disposizione di attuazione del Cod. Civ.
La tabella millesimale di un condominio può essere revisionata soltanto se si sono verificati errori GROSSOLANI nella valutazione degli elementi indispensabili a determinare il valore dei singoli appartamenti.
A titolo di esempio si riportano i seguenti coefficienti ritenuti indispensabili ai fini del calcolo dei millesimi nelle tabelle millesimali quali: destinazione, di piano, di orientamento, di prospetto, di luminosità Le tabelle possono essere modificate solo con l'unanimità dei condomini.
Riferimenti normativi e letteratura scientifica di riferimento.
Le norme di riferimento per quanto concerne la complessa materia inerente il calcolo dei millesimi sono in ordine di gerarchia le seguenti:
Codice Civile.
Art. 1123) “-Ripartizione delle spese- Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.”
Art. 1124) “- Manutenzione e ricostruzione delle scale- Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.”
Circolare Ministeriale LL.PP. N. 12480/1966 e n. 2945/1993
La circolare di cui al presente paragrafo denominata “Norme per i collaudi dei fabbricati costruiti da cooperative edilizie fruenti di contributo statale per la ripartizione delle spese fra i singoli soci” fornisce precise indicazioni in ordine alla metodologia da adottare per il calcolo dei millesimi ed i criteri relativi da adottare per tutti i coefficienti riduttivi o incrementativi per ottenere la superficie virtuale da ragguagliare al mille.
Si ritiene utile evidenziare che tabelle millesimali possono essere revisionate per successive variazioni delle caratteristiche originarie delle singole unità immobiliari o per aggiunta di nuove proprietà (esempio sottotetti abitabili o sopraelevazione) anche nell'interesse di un singolo condomino, purché si sia notevolmente alterato il rapporto originario dei valori delle singole unità immobiliari.
Il giardino «pesa» sempre nel calcolo dei millesimi !
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